Legge di Bilancio 2026: Novità MEF su Iper-ammortamento, IVA e Spedizioni

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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha annunciato con un comunicato ufficiale del 12 marzo 2026 l’imminente emanazione di un provvedimento legislativo che andrà a modificare alcuni punti chiave della Legge di Bilancio per il 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199).

Le novità riguardano principalmente le imprese e il commercio internazionale, con un focus particolare sugli investimenti in beni strumentali, la gestione dell’IVA e gli oneri doganali. Ecco nel dettaglio le tre misure previste.

1. Iper-ammortamento 2026: eliminato il vincolo territoriale

La novità più rilevante per le imprese (inclusi i soggetti che investono in impianti legati all’efficienza energetica e alle fonti rinnovabili) riguarda l’iper-ammortamento (art. 1, commi da 427 a 436). Il nuovo provvedimento sopprimerà la disposizione che limitava questo beneficio fiscale esclusivamente agli acquisti di beni strumentali prodotti in Europa o negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE). Di conseguenza, la maggiorazione del costo di acquisizione ai fini dell’ammortamento tornerà applicabile in modo più ampio, favorendo gli investimenti aziendali indipendentemente dalla provenienza geografica dei beni.

2. Rinvio dei contributi per le piccole spedizioni

Un’altra modifica importante (art. 1, commi da 126 a 128) riguarda l’introduzione del contributo amministrativo per coprire le spese collegate alle importazioni di piccole spedizioni con valore inferiore ai 150 euro. L’applicazione di questa misura viene ufficialmente rinviata al 30 giugno 2026. Questo slittamento si è reso necessario per permettere un adeguamento tecnico dei sistemi informativi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3. IVA sulle permute: chiarimenti sulla base imponibile

Infine, il MEF interviene per fare chiarezza sulle regole per la determinazione dell’imponibile IVA relativo alle permute (art. 1, comma 139 della Legge di Bilancio 2026). Il comunicato precisa che il nuovo criterio (che assume come base imponibile il totale dei costi) si applicherà solo ai contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2026. Per salvaguardare gli accordi già presi e garantire la certezza del diritto, per tutti i contratti stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2026 continuerà ad applicarsi la vecchia disciplina, basata sul criterio del “valore normale”.